Tracciabilità dei voucher

 

I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili.  Infatti, è in previsione una norma che stabilisce che almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, con un sms o con la posta elettronica, il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare alla DTL i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata dell’attività accessoria.

Tale norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto “lavoro a chiamata”, punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte dei committenti (imprenditore o professionista)  che –riprendendo le parole usate dal Ministero del Lavoro, “al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell’autobus solo se sale a bordo il controllore”- acquistano il voucher, comunicano l’intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.

Si modificherà in questo modo l’attuale sistema, che consente la comunicazione di inizio della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, che si presta a possibili abusi.

L’attività ispettiva, inoltre, conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher siano rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”. La tracciabilitá dei voucher è finalizzata a un uso corretto di tale strumento.

Inoltre, l’attività ispettiva si concentrerà su controlli di situazioni che prefigurano possibili utilizzi irregolari dei voucher e pratiche di “sommersione” di rapporti di lavoro precedentemente regolamentati da forme contrattuali tipiche.

Anche questo intervento conferma l’intenzione e la volontà del governo e del ministero di combattere ogni forma di illegalità nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *