IL CLIENTE DOMANDA:
“Potete chiedere al lavoratore somministrato, prima dell’assunzione, di consegnarci il certificato del casellario giudiziale comprovante l’assenza di condanne penali?”
Specifiche modalità di trattamento vengono riservate ai dati giudiziari ovvero a quei dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
In base all’articolo 27 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003), il trattamento di tali dati è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante, che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Alcuni CCNL, applicati dagli utilizzatori del servizio di somministrazione, inseriscono, tra i documenti da acquisire all’atto dell’assunzione, il certificato del casellario giudiziale, solitamente solo in riferimento a determinate attività.
L’agenzia per il lavoro deve effettuare il trattamento in base alle leggi in materia e nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 276/2003, che vieta indagini e trattamento dei dati se non strettamente necessari rispetto alle finalità di ricerca e selezione.
In capo al datore di lavoro, compresa l’agenzia per il lavoro, è invece obbligatoria l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale in caso di impiego di lavoratori svolgenti attività che per la loro natura prevedono un contatto diretto con i minori (ad esempio docenti, autisti di scuolabus), al fine di verificare l’esistenza di condanne in materia di sfruttamento sessuale dei minori ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti con soggetti minorenni.