Decreti “Jobs Act” – D.Lgs. n. 80/2015: misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
10/09/2015
Contestualmente al decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, è entrato in vigore il decreto n. 80 con le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni. Il congedo parzialmente retribuito (al 30%) viene portato dai 3 anni di età attuali a 6 anni; per le famiglie meno abbienti il beneficio può arrivare fino ad 8 anni.
In riferimento ai congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, oltre ai lavoratori dipendenti, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne.
Il decreto n. 80_2015 riconosce alle donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, la possibilità di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e tutti gli istituti.
Al di sotto delle aspettative le novità sul telelavoro: il decreto prevede che i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso possono escludere i soggetti interessati dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Per maggiori informazioni: Decreto Legislativo 15 giugno 2015 – n.80
Organica dei contratti di lavoro e mansioni
Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e sulla revisione della disciplina delle mansioni.
Tra le novità più rilevanti, l’abrogazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 sul contratto a progetto, che non potrà più essere stipulato dopo l’entrata in vigore del decreto. Le collaborazioni rientreranno nella disciplina pre legge Biagi.
Restano legittime le collaborazioni disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale, quelle che si riferiscono ad attività svolte da professionisti iscritti all’albo, quelle rese dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, prestazioni rese da società sportive.
Viene introdotta una presunzione relativa di subordinazione: a partire dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni costituite da prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro, dovranno essere assoggettate alla disciplina sul lavoro subordinato.
In tema di somministrazione di lavoro, sono state accolte le osservazioni delle commissioni parlamentari: l’impiego di lavoratori a fronte di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, diventata acausale, non potrà superare il 20% del personale con rapporto a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di stipula del contratto di staff leasing, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.