Non è usuale che il lavoratore legga il Piano Operativo di Sicurezza e che sia in grado di comprendere il significato del termine “elettrocuzione”.
Una recente sentenza della Cassazione, la numero 34805 del 23 luglio 2018, ha stabilito che “un lavoratore non formato, tanto più se straniero, non era usuale che leggesse il POS e neppure sarebbe stato in grado di comprendere il significato del termine ‘elettrocuzione’ “.
Nel caso concreto il dipendente di una impresa subappaltatrice e addetto alle opere di finitura esterna di prefabbricato era rimasto folgorato per effetto di un “arco voltaico ” creatosi da una linea elettrica che attraversava il cantiere a 8,5 metri dal suolo. Il lavoratore si era posizionato su una piattaforma elevabile e si era avvicinato troppo alla linea elettrica (una distanza inferiore a 5 metri), tenendo fra le mani un ombrello per ripararsi dalla pioggia che con l’umidità aveva facilitato il passaggio della corrente elettrica e determinato la folgorazione.
Il lavoratore risultava essere non formato poiché non poteva certo dirsi che il datore di lavoro avesse ottemperato all’obbligo di informazione/formazione per il sol fatto che il POS prevedeva il “rischio di elettrocuzione” e rimandava alla lettura del manuale d’uso della piattaforma, ove era indicata la distanza di sicurezza di almeno 5 metri da eventuali cavi elettrici. Gli imputati avevano sostenuto che l’infortunato avesse avuto un comportamento esorbitante ma la Corte aveva statuito che il datore di lavoro, destinatario delle norme infortunistiche, esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. Sez.4, n.7188 del 10/1/2018).
I Giudici avevano affermato che l’operaio aveva posto in essere una condotta non estranea alle sue mansioni, che non gli era stata vietata né dal datore di lavoro né dal suo superiore, ed era anzi del tutto prevedibile. Infatti, era emerso che il giorno dell’infortunio pioveva e dunque non potevano essere finite le stuccature esterne, che dovevano essere ultimate già il giorno precedente. Il fatto che il dipendente, abituato ed abilitato dal suo datore di lavoro ad usare la piattaforma elevabile, fosse salito con la stessa lungo la parete dell’edificio ove avrebbe dovuto completare il lavoro, non configurava pertanto alcuna anomalia o imprevedibilità, tanto più che nessuno aveva mai istruito l’operaio in ordine alla pericolosità dell’utilizzo della piattaforma elevabile in prossimità di una linea dell’alta tensione, non disattivata, e, soprattutto, nessuno aveva mai predisposto cautele per evitare un eccessivo avvicinamento, né aveva mai fornito informazioni specifiche in ordine alla possibilità di venire folgorati anche senza toccare direttamente la linea elettrica ed alle condizioni nelle quali un tale pericolo si aggravava (per l’umidità dell’aria o per la presenza di strumenti conduttori come l’ombrello).
Quindi, il dipendente non aveva tenuto una condotta “esorbitante” o imprevedibilmente illogica, poiché non aveva toccato, neppure con l’ombrello, la linea elettrica, trovandosi distante da essa al momento dell’evento circa due metri e mezzo, ma non era in grado di percepire, per non averne ricevuto alcuna formazione, il pericolo dell’eventuale creazione di un “arco voltaico”, fenomeno che non rientrava certamente nelle normali conoscenze ed esperienze. In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo del datore di lavoro e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per non avere adeguatamente formato il lavoratore. In particolare, poiché privo di competenze tecniche e linguistiche, all’operaio non si poteva richiedere di leggere autonomamente il piano di sicurezza e il manuale d’uso del macchinario impiegato.