Esonero contributivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
La legge di stabilità per il 2015 prevede un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 8.060 euro su base annua, in presenza dell’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con soggetti che non risultano titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
L’esonero riguarda le assunzioni a decorrere dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2015 e viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione. Si tratta di una misura non strutturale, in quanto limitata, per ora, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nel corso del 2015 con l’intento dichiarato di favorire l’occupazione stabile.
Rispetto agli incentivi previsti dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità sembra destinato ad una platea di casi più estesa.
I dubbi sui requisiti di accesso al beneficio, che, per gli imponibili entro un determinato ammontare, potrebbe significare anche un esonero totale dai contributi INPS, sono stati sciolti, in parte, dalla circolare INPS n. 17 del 29.1.2015.
La circolare n. 17 chiarisce che l’esonero contributivo è previsto anche a favore delle Agenzie per il Lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato a fronte di un contratto commerciale di somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato.
L’utilizzatore del contratto di somministrazione che ha beneficiato delle prestazioni lavorative di un dipendente somministrato dall’Agenzia per il Lavoro ed assunto dalla stessa a tempo determinato, può usufruire dell’esonero, se successivamente assume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo viene riconosciuto al datore di lavoro che in precedenza si è avvalso delle prestazioni del medesimo lavoratore a fronte di contratto a progetto o contratto a termine. La disposizione di legge è volta a favorire il ricorso al contratto a tempo indeterminato rispetto ad altre tipologie contrattuali o al lavoro autonomo, che talvolta maschera un rapporto di lavoro subordinato.
In quali casi l’esonero contributivo non viene concesso?
qualora l’assunzione a tempo indeterminato costituisca una violazione del diritto di precedenza spettante ad altro lavoratore. Detta violazione sussiste anche in caso di inserimento in somministrazione. Al contrario, l’esonero contributivo è riconosciuto se il datore di lavoro assume direttamente, o attraverso contratto di somministrazione, un lavoratore al quale spetti il diritto di precedenza.
qualora non solo il datore di lavoro richiedente il beneficio, ma anche società dallo stesso controllate o con lo stesso collegate, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 avessero intrattenuto un rapporto a tempo indeterminato col lavoratore stesso
qualora il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro con fruizione della CIGS (anche in deroga) per le medesime professionalità del lavoratore che intende assumere
se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti all’assunzione da società in rapporto di controllo o collegamento con il datore di lavoro richiedente il beneficio.
Il datore di lavoro che stipula un contratto di apprendistato non beneficia dell’esonero contributivo.
NUOVI SVANTAGGIATI:
Meno limiti di contingentamento per la somministrazione di lavoro
Il 1° luglio 2014 è stato abrogato il Regolamento (CE) n. 800/2008 ed è entrato in vigore il Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che amplia la platea dei lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati” inserendo i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 24 anni.
Per i contratti di somministrazione di lavoro aventi ad oggetto le prestazioni di tali lavoratori non valgono eventuali limiti di contingentamento posti dalla contrattazione collettiva alla somministrazione a tempo determinato.
LAVORATORE SVANTAGGIATO
=
chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni – nuova categoria
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
d) aver superato i 50 anni di età
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”
LAVORATORE MOLTO SVANTAGGIATO
=
chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».